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BANCHE CENTRALI - Art. 3 dello statuto di Banca Italia
(vecchio e nuovo).

 

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VECCHIO ARTICOLO DELLO STATUTO

 

ART. 3

 

Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4). Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

 

a) Casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;

c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni

di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;

d) Istituti di previdenza;

e) Istituti di assicurazione.

 

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.

 

In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

 

 

NUOVO ARTICOLO DELLO STATUTO

 

ART. 3

 

Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

 

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

 


Data creazione : 14/10/2008 @ 17:46
Ultima modifica : 04/07/2010 @ 15:41
Categoria : BANCHE CENTRALI
Pagina letta 433 volte


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