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SIGNORAGGIO - Normativa di riferimento

 

 

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23-08-1999

 



COMUNICATO
1 Aggiornamento del 6 agosto 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria.
 


Dal 1 gennaio 1999 e' in vigore il regime di riserva obbligatoria del SEBC che prevede per ciascuna istituzione soggetta la costituzione di un deposito in contanti presso la banca centrale nazionale a fronte dell'ammontare di raccolta detenuta alla fine del mese di riferimento.
Fino ad oggi le banche insediate in Italia hanno segnalato l'ammontare dell'aggregato soggetto a riserva attraverso un modulo cartaceo (mod. 109 Vig.) da presentare presso la competente Filiale della Banca d'Italia.
Ora, in conformita' con quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, la comunicazione dell'aggregato soggetto a riserva andra' effettuata nell'ambito delle segnalazioni statistiche, mediante le specifiche informazioni di cui alla Sezione V della Matrice dei Conti (cfr. 12 aggiornamento della Circolare n. 49).
Pertanto, a partire dalla segnalazione che si riferisce al mese di luglio 1999 (periodo di mantenimento 24 agosto-23 settembre 1999), le banche non dovranno piu' produrre il mod. 109 Vig.
Peraltro, l'obbligo di presentazione del mod. 109 Vig. permane nel caso di errori nei dati segnalati che determinino una modifica dell'aggregato soggetto a riserva (parte I) relativamente a periodi di mantenimento (dal 1 gennaio al 23 agosto 1999) per i quali era previsto l'invio del modulo; in questi casi, infatti, le banche dovranno presentare un mod. 109 Vig. rettificativo per ciascun periodo di mantenimento oggetto di modifica.
 

* * *
 

Le modifiche introdotte con il presente aggiornamento danno luogo a una nuova versione del Capitolo 3 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza il quale, data la rilevanza della materia, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Governatore: Fazio
 


* Allegato

 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 197 del 23-08-1999

COMUNICATO

1 Aggiornamento del 6 agosto 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria.

* Allegato

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IN PAROLE SEMPLICI

RISERVA OBBLIGATORIA (o FRAZIONARIA)

La percentuale di denaro che la banca è obbligata a tenere in cassa si chiama riserva obbligatoria (o riserva frazionaria).



Se io deposito, per esempio, 100 euro su un conto a mio nome, la banca sa già che nei mesi successivi ne userò solo una parte, mentre il resto rimarrà permanentemente in cassa. Quindi non è necessario che la banca tenga in cassa tutto il mio deposito, ma è sufficiente ce ne sia una parte sempre disponibile ogni qualvolta decido di effettuare un prelievo, e il resto può tranquillamente prestarlo ad altri clienti. La percentuale di denaro che la banca è obbligata a tenere in cassa si chiama riserva obbligatoria (o riserva frazionaria). Questa percentuale dovrebbe essere decisa da una legge dello Stato, ma nella realtà, osservando quali sono i giochi di potere (vedi signoraggio), lo Stato non è nella posizione di poter imporre una percentuale alle banche, ed è quindi la Banca Centrale a deciderla.
Nel 1957 la riserva obbligatoria era del 25%.
Nel 1970 la riserva obbligatoria era del 15%.
Oggi la riserva obbligatoria è del 2%.

Ciò significa che, quando io deposito 100 euro, la banca è obbligata a tenere in cassa solo 2 euro, e può prestarne 98 ricavandone interessi. Ipotizziamo che la banca presti i 98 euro a un’azienda che ne ha fatto richiesta. Questa azienda ovviamente deposita a sua volta il prestito ricevuto nella sua banca.

Il problema è che in questo modo viene artificiosamente moltiplicata la quantità di moneta in circolazione, che quindi diviene moneta virtuale e non più reale. Infatti ora risulta che sul mio conto ci sono sempre 100 euro, ma al contempo ce ne sono 98 in più sul conto dell’azienda che ha ricevuto il prestito!
La banca dove l’azienda ha versato il prestito che le è stato concesso, è obbligata a tenere in cassa solo 2 euro (per la precisione il 2% di 98, cioè 1,96 euro) mentre può prestare gli altri 96 euro. Qualcuno riceve in prestito questi 96 euro e a sua volta li deposita sul suo conto personale. Adesso ci sono in circolazione 100+98+96= 294 euro disposti su tre diversi conti correnti, quando invece l’unico denaro reale – frutto di lavoro – è costituito dai 100 euro iniziali, e il resto è virtuale!
Questo meccanismo, così come accade col signoraggio, mette in circolazione una quantità abnorme di moneta che genera inflazione.

Se la Banca Centrale continua a immettere nel mercato moneta virtuale e continua ad abbassare il tasso di sconto – ciò che sta facendo in questo periodo – fornisce l’illusione di una temporanea ripresa, perché queste due azioni incoraggiano gli investitori e i consumatori, ma in realtà sta ponendo le basi per un futuro regime di iper-inflazione, dove tutti a un certo punto saranno costretti ad accorgersi che il denaro non vale niente.
 

 

 

 


Data creazione : 14/10/2008 @ 17:53
Ultima modifica : 16/02/2010 @ 10:12
Categoria : SIGNORAGGIO
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