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SENTENZE - Sentenza del Giudice di Pace di Pizzo

 

Sentenza del Giudice di Pace di Pizzo



Così decide in Pizzo il 13.03.2006 il Giudice di Pace Dr. Enrico Mannucci

 

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Pizzo

Nella persona del dottor Enrico Mannucci ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile n. 515/05 del. R.G.A.C. promossa da C.G.

(OMISSIS)

parte attrice
-------------

Contro
------

Banca Centrale Europea "nella locale articolazione individuata" nella Banca d'Italia

(OMISSIS)

Parte convenuta
---------------

Oggetto: signoraggio

Conclusioni
-----------

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite così concludevano:

per la parte attrice:
---------------------

- accertare incidenter tantum e dichiarare che la proprietà della Moneta è della Collettività Nazionale ed Europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla sua stampa; in conseguenza di ciò
- Condannare l'Istituto di Emissione al pagamento in favore di parte attrice della somma di €1000,00 forfetariamente indicata e con espressa rinuncia al sovrappiù, per le causali di cui in narrativa, ovvero nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì lIstituto convenuto e per esso la Banca Centrale d'Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

per la parte convenuta:
-----------------------

- respingere le domande attoree, per i motivi tutti indicati in atti, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia e, in via gradata, l'improponibilità e/o l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande medesime;
- accogliere, in ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta dalla deducente, che si riduce ad euro 1.000,00, (mille/00), e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare, comunque, la controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio.

Svolgimento del processo
------------------------

Con atto di citazione ritualmente notificato, alla Banca Centrale Europea presso la locale Banca Centrale d'Italia il sig. C.G.

ha convenuto in giudizio la Banca Centrale Europea , e, per essa, la "locale articolazione" individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome, improponibili e/o inammissibili, e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice al risanamento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .

In particolare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia, nonché la carenza di azione, il difetto di interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.) e la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice in relazione alle domande di accertamento e condanna fatte valere in giudizio.

Eccepiva inoltre la carenza dei requisiti dell'azione di danno (art. 2043 cod.civ.).
Assunte le prove documentali prodotte dagli attori, la causa, sulle conclusioni trasferite in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione
----------------------

L'attore, con diffusa ed argomentata esposizione di una teoria storico-economico-filosofica sul sistema monetario nazionale ed internazionale tende ad affermare che il valore monetario appartiene ai cittadini, ai quali spetta il diritto di rivendicarlo nei confronti della Banca Centrale Europea;

inoltre l'attore asserisce che non debba essere consentito agli istituti di emissione di "prestare" il denaro ai cittadini - ricevendo da tale operazione un interesse - in quanto ciò comporterebbe un indebito arricchimento delle banche centrali depauperando i reali aventi diritto, cioè i cittadini. Assicura l'attore che l'attuale sistema sia affetto da una gravissima patologia, con i consequenziali notevoli danni per tutte le collettività nazionali, in quanto la BCE dovrebbe emettere moneta accreditandola alle comunità nazionali, mentre invece avrebbe "illegittimamente ed illecitamente" trasformato la collettività da proprietaria in debitrice del proprio denaro.

Da ciò il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.

In proposito è da rilevare che nel nostro ordinamento l'azione civile è consentita esclusivamente per far valere una situazione sostanziale di diritto soggettivo di cui l'attore, che pretenda di essere titolare, deduca l'inattuazione.

Nel caso di specie è da rilevare che ai singoli componenti le collettività nazionali difetta in modo assoluto, ogni potere d'azione in giudizio, in quanto non sono titolari di alcuna posizione giuridica (sia essa di diritto o di interesse) che possa farsi valere davanti a qualsivoglia organo giudicante.

L'emissione della moneta e la gestione del valore monetario costituiscono potestà pubbliche regolamentate da norme di rango sovranazionale.

Appare evidente quindi il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice in relazione alle domande di accertamento e condanna fatte valere nel presente giudizio. Ciò in quanto la contestazione del vigente sistema di emissione monetaria non dà luogo al diritto all'azione in sede giudiziaria civile. L'attore, quindi, è del tutto sprovvisto di qualsivoglia interesse ad agire in sensi tecnico processuale.

La BCE, ai sensi dell'art. 107 del Trattato CE e dell'art. 9 dello Statuto del SEBC, ha personalità giuridica ed ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconoscita alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti: essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

La BCE, rappresentata all'esterno dal Presidente o da un suo delegato ha, quindi, piena capacità processuale in ciascuno degli stati membri, mentre nessuna norma contenuta nel Trattato o in qualsivoglia altra fonte attribuisce alle Banche Centrali Nazionali un potere di rappresentanza della BCE nell'ambito degli ordinamenti nazionali.

Quindi, la Banca d'Italia non è affatto "articolazione" della BCE, in quanto, l'una e l'altra sono dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, di distinta rappresentanza esterna e di capacità di stare in giudizio.

Da quando precede discende il difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia intesa quale "promanazione" o "articolazione" della BCE.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,proposta dalla Banca d'Italia è da rilevare, che in assenza di allegazione e dimostrazione del pregiudizio in concreto subito dalla convenuta, non può pronunciarsi condanna nei confronti della parte attrice.
Pertanto la domanda riconvenzionale non può essere accolta.

P.Q.M.
------

Il Giudice di Pace di Pizzo, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 515/05 del R.G.A.C. promossa da C.G.
nei confronti di Banca Centrale Europea "nella locale articolazione individuata" nella Banca d'Italia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

A) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
B) respinge la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c. dalla Banca d'Italia;
C) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

 

Così deciso in Pizzo il 13.03.2006

 

IL GIUDICE DI PACE
dr. Enrico Mannucci
[firmato]

[timbro]
GIUDICE DI PACE
DI PIZZO CALABRO(V.V.)
8 APR 2006
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B/3
Maurizio Lo Schiavo
[timbrato e firmato]

 

 

 

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Data creazione : 15/10/2008 @ 09:25
Ultima modifica : 14/02/2010 @ 10:10
Categoria : SENTENZE
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