Principali leggi e normative in vigore in Italia che dovete conoscere e studiare:
- Art. 1 dello statuto della Banca d'Italia (la Banca d'Italia è al di sopra di tutti i soggetti pubblici e privati)
- Art.3 dello statuto della Banca d'Italia modificato Sabato 16 Dicembre 2006 (fine delle partecipazioni pubbliche)
- Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (emissione di banconote)
- Art. 105A, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità Europea (la B.C.E., banca privata, definisce ed attua la politica monetaria della Comunità Europea)
- Art. 16 dello statuto del SEBC (diritto esclusivo di emettere banconote)
- Art. 108 del trattato che istituisce la Comunità Europea (la B.C.E. e le banche Centrali ed i propri organi decisionali non accettano disposizioni da nessuno)
- Art. 109 del trattato che istituisce la Comunità Europea (le leggi degli Stati membri della Comunità devono essere compatibili con lo statuto del SEBC, il Sistema Europeo di Banche Centrali)
Di seguito il testo commentato delle sopraindicate leggi.
Art. 1 dello statuto della Banca d'Italia:
La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Con il termine SEBC si intende il Sistema Europeo di Banche Centrali.
La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di diritto pubblico".(wikipedia)
In questo primo articolo si pongono le basi che la rendono indipendente da tutto e tutti ...non possono sollecitare o accettare istruzioni
da altri soggetti pubblici e privati... (forse neanche dai Governi?)
La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
Se vuoi leggere ho scaricare il testo integrale del DL: Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
Art.3 dello statuto della Banca d'Italia
Sabato 16 Dicembre 2006 è stato pubblicato il Nuovo Statuto della Banca d'Italia S.p.A. modificato nell'art.3
VECCHIO ART. 3 DELLO STATUTO
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4). Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.
Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
NUOVO ART. 3 DELLO STATUTO
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43:
Art. 4.
Emissione di banconote
1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione e' soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.
Il potere autoritorio è esclusivo della BCE (SpA privata), questo e previsto espressamente dall'art.4 del DL 10 marzo 1998, n. 43. Questo articolo la pone al di sopra dello Stato che di fatto con questo articolo perde la sovranita di emettere moneta, perde la sovranita monetaria.
L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 menziona due articoli di due Leggi, di seguito i links per leggere ho scaricare il loro testo integrale:
Legge 28 dicembre 2005, n. 262 " Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari "
La Legge 262 del 28 Dicembre 2005, nell'ambito di varie misure a tutela del risparmio, introduce per la prima volta un termine al mandato del governatore e dei membri del direttorio, e dispone che entro il 2008 le quote di partecipazione a Bankitalia attualmente in mano a imprese private passino allo Stato.
Art. 105A, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità Europea
Art. 16 dello statuto del SEBC
Art. 105A, paragrafo 1, del trattato:
POLITICA MONETARIA
Articolo 105
1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
— definire e attuare la politica monetaria della Comunità,
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111,
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
QUESTO ARTICOLO E' RICHIAMATO DALL'Art. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43
E' LEGGE DELLO STATO ITALIANO. AVETE CAPITO BENE! E' LEGGE IN VIGORE NELLO STATO ITALIANO.
Forse i cittadini della Comunità Europea credono che le politiche economiche vengono condotte dai Ministeri del tesoro dei vari Stati membri della Comunità Europea, non è così l'Art. 105 del trattato al comma 2 dice testualmente: definire e attuare la politica monetaria della Comunità. Un ente privato la BCE si permette di definire e attuare la politica monetaria della Comunita.
Ora sorge spontanea una domanda: La Comunità Europea dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) perseguire come fine primario il benessere dei suoi cittadini, una Banca Centrale privata persegue il benessere dei cittadini della Comunita o gli interessi dei suoi azionisti privati, o partecipanti al capitale che dir si voglia? Voi che ne pensate? Se investite o avete investito in borsa, o se avete compiuto un qualsiasi investimento bancario, quale era la motivazione che vi spingeva ad investire? Non era forse la speranza di un guadagno futuro? Forse gli azionisti delle Banche Centrali non sono motivati dalle stesse ragioni? Forse lo fanno per uno spirito filantropico per fare attività di beneficenza?
Articolo 16 dello statuto del SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali):
Articolo 16
Banconote
Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di
banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse
dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
QUESTO ARTICOLO E' RICHIAMATO DALL'Art. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43
E' LEGGE DELLO STATO ITALIANO. AVETE CAPITO BENE! E' LEGGE IN VIGORE NELLO STATO ITALIANO.
...consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote... e i Ministeri del Tesoro ha cosa servono se non possono emettere moneta? Se la sovranita' monetaria è affidata ad una società per azioni privata il "Tesoro" appartiene ad "alcuni privati".
...Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità...Addio sogno di chi crede nelle monete alternative o complementari le UNICHE BANCONOTE AVENTI CORSO LEGALE SONO QUELLE EMESSE DALLE BANCHE CENTRALI.
A mio avviso meritano un particolare richiamo l'art. 106 - 108 - 109 del trattato:
Articolo 106
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità.
La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.
L'ART. 106 PREVEDE CHE GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA NON POSSONO DECIDERE NEANCHE IL VOLUME DEL CONIO DELLE MONETE METALLICHE.
Articolo 108
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro
compiti.
Articolo 109
Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.
LE BANCHE CENTRALI NON ACCETTANO ISTRUZIONI DA NESSUNO ...ne dalle istituzioni o dagli organi comunitari, neanche dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo... |